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Tribunali Emilia-Romagna > Risarcimento del danno
Data: 03/01/2008
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 421/07
Parti: Finessi Roberto /Colas Pulizie Industriali Soc. Coop. a resp. lim.
TRIBUNALE DI PARMA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCES SUBITO DAL LAVORATORE – LIQUIDAZIONE EQUITATIVA IN UNA PERCENTUALE DELLADIFFERENZA MINIMA FRA RETRIBUZIONI PERCIPENDE E PERCEPITE


- Art. 2103 c.c.

- Art. 1226 c.c.

L’Università di Parma, dopo aver stabilito con decreto rettorale che determinati incarichi di responsabilità sono da conferire “di norma” a personale appartenente alla cat. EP (elevate professionalità), conferisce invece un posto di responsabilità, temporaneamente vacante, ad un dipendente di categoria inferiore. Altro dipendente di cat. EP reagisce giudizialmente. Il Giudice, se da un lato nega che il lavoratore abbia diritto all’assegnazione dell’incarico (in analogia a quanto la giurisprudenza – Cass. 6.4.05 n. 7131 – ritiene per i dirigenti), dall’altro afferma che la norma regolamentare andava rispettata, pur se l’incarico era provvisorio, quel “di norma” consentendo eccezioni, ma solo se adeguatamente giustificate (con onere della prova a carico del datore di lavoro). Condanna perciò l’Università a risarcire il danno da perdita di chances subito dal lavoratore, in misura pari al 75% della differenza minima fra le retribuzioni percipiende e quelle percepite.